OGGETTO: - Norme attuative del D.Lgs n. 40 del 4/2/2000 "Consulenti alla sicurezza per
trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia"
Le norme in materia di obblighi di nomina del "consulente alla sicurezza per trasporto di merci pericolose", sono state recepite dal D.Lgs 40 del 04/02/2000 con il quale è stata data attuazione alla Direttiva Comunitaria n. 35 del 3/6/96 , nonché dalla Circolare n. 9 del 6/3/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (vedi nostra circolare informativa n. 99/PR/mb del 10/5/2000 ).
Lo stesso D.Lgs 40/2000 , prevedeva che dovevano essere adottati provvedimenti direttivi attuativi per quanto riguarda le esenzioni alla nomina del consulente e le procedure e modalità per l'accesso agli esami per la qualificazione professionali dei consulenti. Da parte del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - sono stati emanati pertanto i seguenti provvedimenti:
Prima di entrare nella disamina dei provvedimenti, vogliamo far presente che come Associazione (unitamente alle altre Organizzazioni aderenti all'U.T.I.) ci stiamo attivando presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per sollecitare modifiche semplificative ed ulteriori chiarimenti in merito al complesso della normativa che presenta risvolti operativi di difficile connotazione. Siccome si ipotizzano ulteriori provvedimenti legislativi sulla materia in oggetto, nel caso di novità, vi informeremo tempestivamente sulle eventuali fasi evolutive.
DECRETO MINISTERIALE N. 82T DEL 06/06/2000
Questo Decreto è stato emanato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs 40/2000 ed in particolare definisce le procedure e le modalità d'esame . Nell'allegato 1 del Decreto vengono dettati riferimenti sulle domande d'esame ( nell'Appendice A viene proposto il facsimile di domanda e di richiesta contemporanea di rilascio del "Certificato di Formazione"), sullo svolgimento dell'esame e sulle valutazioni degli elaborati .
Di rilievo il contenuto dell'art. 6 comma 1 che prevede ( in attuazione del secondo comma dell'art. 7 del D.Lgs. 40/2000 ), che gli intestatari di certificato provvisorio, qualora intendessero conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 40/2000 e quindi entro il 17/03/2001
DECRETO DIRIGENZIALE PROT. N. 1355/4915/10 DEL 23/06/2000
Facendo riferimento all'art. 4 comma 1 del D.M. 82T del 6/6/2000, il presente Decreto Dirigenziale nomina i componenti delle commissioni d'esame ed individua le sedi delle commissioni anzidette.
In allegato vi trasmettiamo i dati relativi alla Commissione n. 6 (Emilia-Romagna).
DECRETO MINISTERIALE N. 90T DEL 04/07/2000
In questo decreto vengono trattate le cause di esenzione dall'obbligo della nomina di consulente come previsto dall'art. 3 comma 6 del D.Lgs 40/2000.
L'art.1 del presente Decreto precisa che rimane fermo il contenuto del punto a) dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 40/2000 che precisa che sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente, le imprese esercenti l'attività di trasporto, carico e scarico (connesso al trasporto) di merci pericolose su strada, per quantitativi limitati , per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 (di cui allegate Tabelle indicate con i numeri 11 e 12) e 10011 (di cui allegata Tabella indicata con il numero 10)
Ai sensi della lettera b) dell'art. 3 comma 6 del D.Lgs 40/2000 invece sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
L'art. 2 del presente Decreto definisce i limiti numerici, per ogni impresa, delle operazioni di cui ai punti a) e b) che permettono l'esenzione, e precisamente : 24 operazioni annue, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, per un totale complessivo massimo di 180 tonnellate.
Per avvalersi delle esenzioni sopraindicate, l'impresa interessata deve darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle operazioni, corredata dalla preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.
Se l'impresa in un anno solare si è avvalsa dell'esenzione, con la richiesta di avvalersene anche per l'anno successivo, deve allegare copia della comunicazione dell'anno precedente corredata delle annotazioni delle operazioni effettuate.
CIRCOLARE PROT. 1476/4915/10 DEL 07/07/2000
Questa circolare è stata emanata per fornire ulteriori chiarimenti e disposizioni applicative, sugli argomenti contenuti nei D.M n. 82T del 06/06/2000 e 90T del 04/07/2000 attuativi del D.Lgs 40/2000.
Nei punti 1,2,3 e 4 vengono fornite precisazioni rispettivamente in merito alla Domanda d'esame, alla Convocazione per la seduta di esame, allo Svolgimento dell'esame e al Rilascio dei certificati.
Di maggiore rilievo sono i contenuti del PUNTO 5 "CAMPO DI APPLICAZIONE " che prende in esame e specifica maggiormente il significato di "operazioni di carico e scarico" ai quali fornisce alcuni chiarimenti interpretativi.
Per destinazione finale s'intende:
Il successivo PUNTO 6 riprende le casistiche di esenzione previste dal D.M. 90T del 04/07/2000 senza aggiungere chiarimenti particolari.
Alla Circolare sono allegati due documenti : il primo entra nel merito della Definizione di "incidente" e nell'esemplificazione di alcune casistiche; il secondo è l'indirizzario delle Circoscrizioni competenti di ciascuna Commissione d'esame ( abbiamo omesso l'invio di questo secondo allegato in quanto ripetitivo nelle indicazioni, del Decreto Dirigenziale 23/06/2000)
Cordiali saluti.
Bologna, lì 28/07/2000
p. A.N.C.S.T. EMILIA-ROMAGNA
Rino Pensabeni
ALLEGATI : - Decreto Ministeriale 82T del 06/06/2000
OGGETTO: comunicazione del nominativo del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose entro il 16 agosto 2000
Con riferimento alla nostra circolare del 10/5/2000 n. 99/PR/mb, informiamo le aziende che avessero nominato il consulente di cui all’oggetto che, sulla G.U. n. 144 del 22 giugno c.a. è stato pubblicato il D.M. 6 giugno 2000.
Pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 di tale D.M., il titolare o legale rappresentante delle succitate aziende deve effettuare, entro il 16 agosto 2000, la comunicazione della nomina del consulente medesimo, sempre all’Ufficio Provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l’impresa, utilizzando il fac-simile di comunicazione allegato alla presente.
Come previsto dalla precedente circolare ministeriale n. 9/2000 alla comunicazione del nominativo va allegata la copia del certificato provvisorio, sollecitandone, se necessario, il rilascio da parte del competente Ufficio Provinciale della motorizzazione civile.
Avvertiamo infine che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Dlgs n. 40/2000, il mancato adempimento della predetta comunicazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da uno a sei milioni di lire.
Vi invitiamo ad informare tempestivamente le cooperative interessate.
Cordiali saluti.
p. ANCST Emilia Romagna
(Rino Pensabeni)